Divorzio diretto

Mar 24, 2021 | Giustizia

Il problema rilevato

Nel nostro ordinamento giuridico, per avviare un giudizio di divorzio occorre che sia concluso il procedimento di separazione con provvedimento definitivo.  Il legislatore ha, dunque, previsto una precisa scansione, temporale e logica, tra l’istituto della separazione e quello del divorzio, benché i due istituti abbiano finalità ed effetti differenti. Nel tempo la disciplina dei due istituti è stata oggetto di un’ampia serie di modifiche che hanno avvicinato tali istituti e che inducono a interrogarci sulla perdurante complessiva coerenza di un sistema ancora fondato sulla logica del «doppio passaggio», tanto più dopo l’introduzione, nel nostro ordinamento, del divorzio c.d. breve, che consente ai coniugi di accedere al divorzio, una volta decorsi appena sei mesi dall’udienza presidenziale del procedimento di separazione sia giudiziale che consensuale. Molto frequentemente, infatti, è possibile proporre ricorso per ottenere il divorzio quando ancora è pendente il procedimento di separazione, il che può comportare una irragionevole sovrapposizione di discipline su un medesimo profilo personale o patrimoniale ovvero l’immediato superamento dei provvedimenti resi nel procedimento di separazione destinati ad arretrare innanzi ai provvedimenti resi in seno al processo divorzile (si pensi, ad esempio, all’assegno di mantenimento che può essere soppiantato dall’assegno divorzile). Oggi come oggi, quindi, prevedere un rapporto di necessaria pregiudizialità tra separazione e divorzio non solo è anacronistico ma soprattutto crea significative distorsioni del sistema, rappresenta un inutile dispendio di denaro per le parti, di attività giurisdizionale per i magistrati e troppo spesso non fa altro che produrre un aumento di conflittualità e di sofferenze.

Come sono intervenuta

Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 24 marzo 2021 a presentare una proposta di legge recante “Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di scioglimento del matrimonio“, per offrire ai coniugi la possibilità, ricorrendo alcune condizioni, di addivenire al divorzio senza necessità di esperire prima il procedimento di separazione che risulterebbe,  in certi casi e condizioni (specie quando i coniugi sono certi di voler interrompere per sempre il rapporto), solo un inutile e soprattutto doloroso impiego di energie, di tempo e di denaro e finirebbe per alimentare la conflittualità.

I coniugi potranno scegliere se optare per la separazione, consensuale o giudiziale, nel rispetto di proprie intime convinzioni, anche religiose, in ordine all’indissolubilità del matrimonio o per darsi un certo tempo per verificare l’effettiva irreversibilità della crisi familiare, o potranno intraprendere direttamente la strada dello scioglimento del vincolo o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.  In particolare, il divorzio diretto diverrebbe esperibile sempre in base al mero accordo dei coniugi, in assenza di figli di minore età o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi; mentre diverrebbe esperibile, ma esclusivamente in via giudiziale, su ricorso congiunto ovvero a istanza di un solo coniuge, anche in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi, solo ove intervengano circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi ovvero tali da recare grave pregiudizio all’integrità fisica e psichica dell’altro coniuge o  della prole. Nel caso di presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o disabili gravi, si configurerebbe una sorta di divorzio diretto “condizionato” che abbisogna di un quid pluris rispetto alla mera volontà dei coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale e ciò proprio in ragione dell’interesse superiore del minore che impone alla coppia una maggiore ponderazione rispetto ad una scelta irreversibile che esplica i suoi effetti anche su un soggetto esterno ad essa cui il nostro ordinamento giuridico, peraltro, riconosce tutela preminente. D’altra parte, però, allorquando ricorrano circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi (si pensi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle ipotesi in cui un coniuge abbia da anni, di fatto, abbandonato il tetto coniugale, al caso di un coniuge che intrattenga una stabile relazione extraconiugale, o al caso del coniuge che concepisca un figlio con partner diverso dall’altro coniuge),  ovvero ricorrano circostanze oggettive tali da recare grave pregiudizio all’integrità fisica e psichica dell’altro coniuge o della prole (si pensi ai casi di denunce per reati di maltrattamenti in famiglia, di violenza domestica, di abusi sessuali o di stalking perpetrati da un coniuge nei confronti dell’altro o nei confronti della prole), circostanze tutte che implicano generalmente anche un’elevata conflittualità nella coppia, i cui effetti nefasti ricadono inevitabilmente proprio sui figli minori o comunque fragili, o che richiedono un intervento immediato a protezione del coniuge o della prole vittima della condotta pregiudizievole, appare non solo ragionevole ma opportuno consentire di addivenire, attraverso un unico procedimento innanzi ad un giudice, direttamente allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili. Tanto più è conflittuale o difficile la situazione, infatti, tanto più doloroso è, per tutti i componenti della famiglia, rivivere una seconda volta l’esperienza del processo.   

Potete leggere la proposta di legge cliccando sul pulsante   

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