Il problema rilevato
Nell’ambito della legislazione fiscale un ruolo centrale è svolto dall’imposta di registro quale imposta indiretta dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, disciplinata dal Testo Unico dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, avente il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, ossia di conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica.
Tra gli atti soggetti al pagamento dell’imposta di registro vi sono gli atti giudiziari: le parti in causa di una controversia giudiziaria sono obbligate solidalmente nei confronti del fisco alla registrazione degli atti giudiziari, ad eccezione di coloro che sono intervenuti volontariamente nel processo. Nei rapporti tra le parti, invece, l’onere di pagare l’imposta segue le spese e, quindi, è posta a carico del soccombente o di tutte le parti se è intervenuta compensazione.
Ma ho rilevato la criticità per cui per l’Autorità fiscale, entrambe le parti (sia vittoriosa che soccombente) di un giudizio sono tenute al pagamento «in solido» dell’imposta di registro; così avviene generalmente che la parte vittoriosa – avendo interesse a far valere gli effetti di una sentenza o di un altro atto giudiziario – si fa carico, quasi sempre, di pagare materialmente l’imposta per evitare di vedersi notificato un atto di liquidazione dell’imposta di registro, con ulteriore e, conseguente difficoltà di vedersi rimborsato quanto pagato dalla controparte soccombente. Così tale procedura di pagamento e di liquidazione di questa imposta, così come prevista dalla legislazione vigente, si pone di fatto e nei fatti in contrasto con la statuizione per cui è la parte soccombente a dover sopportare le spese di giudizio, ivi inclusi i costi della tassazione.
Come sono intervenuta
Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 05/12/2019 a presentare un ordine del giorno durante l’esame alla Camera del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, per impegnare il Governo a provvedere ad una modifica normativa della legislazione vigente in materia di imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari, tramite l’introduzione di una disposizione per cui l’onere di pagare l’imposta segua il principio della soccombenza, al fine di evitare che il carico fiscale dell’imposta di registro dovuta per un atto giudiziario venga sopportato, nella generalità dei casi, solamente dalla parte vittoriosa, ossia di quella che ha interesse a far valere gli effetti dell’atto giudiziario.