Il problema rilevato
La mediazione civile è disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Gli articoli 17 e 20 del citato decreto hanno previsto una serie di esenzioni d’imposta — totali o parziali — e di ulteriori agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, in ogni tipo di procedura di mediazione, nonché una specifica esenzione dal pagamento della indennità dovuta all’organismo di mediazione, per l’attività prestata, nella mediazione a condizione di procedibilità o obbligatoria prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto. Ciò allo scopo di promuovere e incoraggiare, sotto l’aspetto dell’onere economico, la ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Pare che, fin dall’entrata in vigore del decreto in questione, il credito di imposta per la mediazione di cui all’articolo 20 del decreto citato, ad oggi, non sarebbe concretamente fruibile, in quanto non sarebbe ancora stato adottato il decreto del Ministero della giustizia che fornisce i chiarimenti circa le modalità operative per il relativo utilizzo e ne determini la misura e la copertura finanziaria.
L’agevolazione fiscale è rimasta dunque ancora inattuata facendo così venir meno la spinta alla promozione dei procedimenti di mediazione civile e commerciale.
Come sono intervenuta
Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 10/05/2021 a presentare una interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro della giustizia e al Ministro dell’economia e delle finanze di emanare il decreto atteso e rimuovere al più presto gli ostacoli operativi che impediscono di fruire concretamente delle agevolazioni fiscali della mediazione civile.
Potete leggere l’interrogazione parlamentare cliccando qui:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02259&ramo=CAMERA&leg=18