Il problema rilevato
L’articolo 68 del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza».
Ho potuto rilevare che la disciplina in materia di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, necessiterebbe di alcuni correttivi, al fine di migliorarne il funzionamento, riguardo:
a) alle condizioni di accesso di carattere reddituale e patrimoniale, per far sì che possano fruire del reddito di cittadinanza anche i nuclei familiari proprietari di terreni agricoli che, sia pure estesi, non sono coltivati e risultano improduttivi di reddito;
b) al potenziamento delle politiche attive del lavoro al fine di rafforzarne la sua ratio e finalità, ossia quella diretta al reinserimento nel mondo del lavoro;
c) alle modalità di comunicazione tra il percettore di RDC e i soggetti della pubblica amministrazione interessati. Sarebbe utile prevedere che tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, i centri per l’impiego e i navigator, inerenti in particolare l’indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro fossero indirizzate a una casella di posta elettronica certificata intestata al percettore del RDC da attivare a titolo gratuito presso il gestore del servizio integrato, al momento stesso della consegna della Carta RdC;
d) alle cause di revoca e di decadenza dal beneficio. Bisognerebbe estendere la revoca dal beneficio a coloro che vengano condannati ad una pena superiore a tre anni, correlando la revoca all’entità della pena e non già allo specifico titolo di reato, in quanto si ritiene non meritevole di godere del beneficio anche il soggetto che commetta delitti più comuni ma comunque tali da rompere il patto di civile convivenza con la società. Al contempo, in un’ottica di equilibrio, converrebbe, dall’altro lato, stabilire la possibilità di accesso al beneficio a chi, sia pure a suo tempo condannato, abbia maturato i requisiti per conseguire la riabilitazione, ancorché non abbia promosso il relativo procedimento. Ciò in quanto il reo, una volta espiata o estinta la pena, deve essere messo in condizione di operare nella società nella posizione antecedente alla pronuncia di penale responsabilità, in funzione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena di cui all’articolo 27 Cost. volto alla risocializzazione del reo attraverso anche gli strumenti di inclusione sociale, qual è la misura del reddito di cittadinanza.
Come sono intervenuta
Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 27/12/2020 a presentare un ordine del giorno durante l’esame alla Camera del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, per impegnare il Governo ad adottare provvedimenti utili a modificare il decreto-legge n. 4/2019 (recante disposizioni relative alla misura del Reddito di cittadinanza) riguardo: a) alle condizioni di accesso di carattere reddituale e patrimoniale; b) al potenziamento delle politiche attive del lavoro; c) alle modalità di comunicazione tra il percettore di RDC e i soggetti della pubblica amministrazione interessati; e d) alle cause di revoca e di decadenza dal beneficio.