Il problema rilevato
In data 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma della mediazione di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile) che ha inciso sull’articolo 16, comma 1-bis, punto b) del decreto legislativo n. 28 del 2010, introducendo l’obbligo dello svolgimento in via esclusiva dei servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti.
Tale obbligo sta recando disagio a tantissimi organismi, che per assolvere alla nuova prescrizione dovranno apportare modifiche importanti ed onerose all’atto costitutivo dell’ente, in taluni casi dovrà essere eretto addirittura un nuovo soggetto giuridico con nuovi elementi identificativi (codice fiscale/partita Iva/codice univoco/registrazioni camerali).
Ne consegue peraltro che il Ministero verrà letteralmente travolto da un nuovo rilevante carico di lavoro, consistente nella verifica dei nuovi requisiti per ogni organismo iscritto o che intenda iscriversi al relativo registro, il funzionamento delle procedure di mediazione verrà inesorabilmente ritardato, paralizzato e compromesso, e sorgeranno numerose controversie amministrative conseguenti ai provvedimenti ministeriali di cancellazione degli organismi stessi.
Come sono intervenuta
Ho depositato un’interrogazione al Ministro della Giustizia per chiedergli di adottare iniziative al fine di rivedere l’intervento normativo e in via subordinata, di garantire che gli organismi già costituiti non siano obbligati all’esclusività dello scopo istituzionale, ma siano piuttosto obbligati ad assicurare una gestione separata ed un’autonomia finanziaria e funzionale riservata ai servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti.
Potete leggere l’interrogazione parlamentare cliccando QUI