Problemi di disciplina normativa riguardo ai due profili dell’Educatore socio-pedagogico e dell’educatore socio-sanitario

Nov 5, 2021 | In Parlamento, Sanità

Il problema segnalato

Nel nostro Paese sussistono due profili professionali diversi di educatore professionale, ossia quello di educatore socio-pedagogico e quello di educatore socio-sanitario.

Negli anni le due figure professionali hanno dovuto fare i conti con quella incertezza di carattere normativo-interpretativo che ha visto spesso i due profili professionali sovrapposti nei loro distinti ambiti d’intervento, soprattutto, in occasione dell’emanazione di bandi di concorso con i quali, in alcuni casi, sono state indette delle procedure concorsuali per l’assunzione di figure di educatore professionale senza fare alcuna distinzione tra i due profili in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso: a volte, agli educatori socio-pedagogici è stata richiesta anche l’iscrizione all’albo (prevista per il solo educatore socio-sanitario). Tutto ciò ha dato vita, negli anni, a un contenzioso giudiziario amministrativo finalizzato a fare chiarezza in tale ambito.

Il Consiglio di Stato (con sentenza 14 aprile 2020 n. 2382), in un giudizio in cui ha stabilito che solo ed unicamente l’educatore professionale socio-sanitario è obbligato ad iscriversi nell’apposito albo professionale per potere esercitare l’attività lavorativa, ha chiarito che le due figure non appartengono ad una categoria unitaria: da un lato, vi sono gli operatori sociosanitari, che operano all’interno di un progetto terapeutico multidisciplinare di matrice sanitaria e, dall’altro, gli operatori socio-pedagogici, che operano all’interno dei servizi sociali ed educativi, con un coordinamento pedagogico ma non medico.

Le due figure, infatti, si differenziano per il percorso formativo, prevedendo due lauree diverse, nonché per l’obbligo di iscrizione all’albo per l’educatore socio sanitario, albo che non è non previsto per l’educatore socio-pedagogico.

Con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 33-bis, il legislatore ha cercato di dare una definizione del profilo professionale di educatore socio-pedagogico, individuando l’ambito applicativo delle attività e delle funzioni proprie dell’educatore socio-pedagogico e rinviando per la disciplina di maggior dettaglio ad un decreto attuativo (che fino a metà del mese di novembre 2021 non era stato adottato) del Ministero della salute, da adottare d’intesa col Ministero dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Come sono intervenuta

A seguito delle segnalazioni ricevute dai rappresentanti della categoria professionale degli educatori professionali, ho provveduto in data 5 novembre 2021 a presentare una interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro della salute, e al Ministro dell’università e della ricerca per addivenire, al più presto, all’emanazione del decreto attuativo dell’articolo 33-bis del decreto-legge in materia, al fine di fare chiarezza all’interno dell’ordinamento delle professioni di educatore professionale, definendo con precisione l’ambito delle attività e delle competenze proprie dell’educatore socio-pedagogico che va tenuto distinto dall’altro profilo dell’educatore socio-sanitario.

Potete leggere l’interrogazione parlamentare cliccando qui: 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10622&ramo=CAMERA&leg=18

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