Pulizia del magazzino fiscale: annullamento debiti fiscali non più esigibili e concessione di credito di imposta o detrazioni di imposta

Mag 18, 2021 | Fisco, In Parlamento

IL PROBLEMA RILEVATO

L’articolo 4, commi 4-11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. 

Ho rilevato che la disposizione normativa di cui al comma 4, così come formulata, non appariva soddisfacente e coerente rispetto alla finalità di «pulizia» del magazzino fiscale dai crediti inesigibili che il Governo ha dichiarato di voler perseguire. Per questo ho chiesto di consentire all’Agenzia delle entrate di procedere alla «pulizia» del magazzino fiscale, autorizzando il definitivo annullamento dei debiti fino a 5.000 euro, in fatto o in diritto non più esigibili.  Non solo, l’Agenzia delle entrate dovrebbe essere autorizzata, altresì, ad annullare tutti i debiti fiscali fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) avverso i quali è stata sollevata dal contribuente eccezione di prescrizione che risulti fondata, ancorché penda relativo giudizio innanzi all’Autorità competente. 

Ho, tra l’altro, ravvisato che questa disposizione avrebbe rischiato di essere censurata sotto il profilo di costituzionalità in quanto introduce una irragionevole ed intollerabile disparità di trattamento tra quei soggetti (in possesso delle medesime condizioni reddituali, ossia che abbiano un reddito imponibile nell’anno di imposta 2019 sino a 30.000 euro) che hanno adempiuto regolarmente all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi e al relativo versamento delle imposte e coloro che, invece, non sono in regola con l’adempimento degli obblighi di natura fiscale. 

Pertanto, per eliminare questa disparità di trattamento, ho richiesto di introdurre il riconoscimento di una premialità una tantum, ossia di un credito d’imposta fino a 5.000 euro, da portare in detrazione dall’imposta dovuta interamente nella prossima dichiarazione dei redditi o in alternativa, la detrazione potrebbe essere «spalmata» nelle successive dichiarazioni dei redditi. 

COME SONO INTERVENUTA

Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 18/05/2021 a presentare un ordine del giorno durante l’esame alla Camera del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, per impegnare il Governo ad adottare i provvedimenti utili e opportuni  per disporre:1) l’annullamento dei debiti fino a 5.000 euro, (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) in favore:

a) delle persone fisiche decedute senza eredi o la cui massa ereditaria risulti incapiente; di persone fisiche o giuridiche fallite il cui attivo fallimentare risulti insufficiente;

b) di persone fisiche o giuridiche cessate dall’attività in assenza di beni da liquidare o nei cui confronti siano state già esperite infruttuosamente tutte le possibili azioni esecutive dirette alla realizzazione del credito;

2) l’annullamento di tutti i debiti fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) avverso i quali è stata sollevata dal contribuente eccezione di prescrizione che risulti fondata, ancorché penda relativo giudizio innanzi all’Autorità competente;

3) introdurre un credito di imposta fino a 5.000 euro in favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle stesse che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito fino a 30.000 euro e che abbiano regolarmente dichiarato e versato le imposte e i contributi previdenziali dovuti in relazione ai periodi di imposta compresi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

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