Reddito di cittadinanza: accesso da parte dei soggetti «senza fissa dimora»

Mar 20, 2019 | In Parlamento, Politiche Sociali

Il problema rilevato

L’articolo 2, comma 1, lettera a), punto n. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha previsto quale requisito per ottenere il beneficio, che il componente richiedente sia residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del benefìcio, in modo continuativo. 

Con messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 la Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’INPS ha fornito delle istruzioni operative per la corretta gestione dell’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora. Secondo queste istruzioni, tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale, tra le quali va annoverata la misura del reddito di cittadinanza previsto dal provvedimento in oggetto, è prevista la residenza «effettiva» del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che verrebbe meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. In particolare, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni di tal genere a soggetti non aventi diritto, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame, tra cui il reddito di cittadinanza, risulti registrato nell’Archivio Anagrafico Unico tenuto presso l’INPS (ARCA) come «irreperibile» o «senza fissa dimora», la domanda deve essere sospesa fintantoché il soggetto non regolarizzi la sua posizione presso il Comune. 

In queste istruzioni non venivano però indicate le modalità con cui il soggetto potesse regolarizzare la propria posizione.

In generale i soggetti «senza fissa dimora», privi di alloggio ove stabilire la propria residenza effettiva, hanno diritto all’iscrizione anagrafica presso il Comune ove vivono abitualmente così come espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge anagrafica n. 1228 del 24.12.1954.   E, in mancanza di tale iscrizione, ai sensi della normativa vigente, le persone senza fissa dimora hanno diritto anche a una sorta di residenza fittizia o virtuale.

Poiché le istruzioni dell’INPS non chiarivano se la segnalazione di soggetto «senza fissa dimora» riguardasse anche i soggetti che, pur vivendo tale condizione, risultino comunque iscritti nel Comune dove vivono abitualmente per essere presi in carico, ad esempio, da associazioni di volontariato che li assistono (ed ove hanno posto il loro «domicilio») ovvero risultino iscritti tramite il meccanismo della c.d. «residenza fittizia o virtuale». Allo stesso modo l’INPS non chiarisce se per regolarizzare la posizione sia sufficiente che il soggetto «senza fissa dimora» ottenga l’iscrizione anagrafica ponendo il proprio domicilio presso l’ente assistenziale pubblico o privato che lo ha in carico ovvero, in alternativa, mediante l’assegnazione della c.d. residenza «fittizia o virtuale». 

Era dunque evidente che sussistessero delle lacune normative e, soprattutto, delle problematiche operative riguardo alla concessione della misura del reddito di cittadinanza nei confronti delle persone senza fissa dimora.

Come sono intervenuta

A seguito delle criticità rilevate, ho provveduto in data 20/03/2019 a presentare un ordine del giorno durante l’esame alla Camera del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,per impegnare il Governo a   esplicitare, quantomeno in un decreto attuativo, i criteri e le norme giuridiche, nonché le modalità operative attraverso cui i soggetti «senza fissa dimora» possono accedere concretamente alla misura del reddito di cittadinanza.   

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