Il problema rilevato
L’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (che reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza) riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni. E per l’accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli. Ho rilevato che, in considerazione di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel caso di separazione o divorzio – sia giudiziale, sia consensuale – l’ex coniuge, proprietario della casa assegnata all’altro ex coniuge ed ai figli, non può beneficiare del reddito di cittadinanza, poiché risulta essere proprietario di una casa «non adibita a propria abitazione» ma considerata, agli effetti fiscali e di legge, come «seconda casa», anche se non può goderne o trarne utili in alcun modo.
È evidente che sarebbe opportuno limitare l’esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza ai soli casi di separazioni o divorzi consensuali (che si prestano in effetti ad eventuali abusi), nonché consentire l’accesso al beneficio nelle sole ipotesi di separazioni o divorzi definiti tramite l’intervento del giudice: ciò al fine, da un lato, di non aggravare la situazione economica di chi deve già sostenere le conseguenze economiche e i costi dell’intervenuta separazione o divorzio e, dall’altro, di non abusare dell’istituto giuridico della separazione o del divorzio consensuale per finalità contrarie alla legge.
Come sono intervenuta
Dopo aver rilevato il problema, ho provveduto in data 23/12/2019 a presentare un ordine del giorno durante l’esame alla Camera del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per impegnare il Governo a provvedere ad una modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo che, al solo fine dell’accesso al reddito di cittadinanza, non sia imputata, nel patrimonio immobiliare, la casa di proprietà del richiedente il beneficio che sia stata assegnata all’ex coniuge ed ai figli con provvedimento giudiziale reso in seno ad una separazione giudiziale o ad un divorzio giudiziale.